Rivista delle Cancellerie: da oltre quaranta anni negli uffici giudiziari Rivista delle Cancellerie: da oltre quaranta anni negli uffici giudiziari
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Indennità spettanti ai testimoni
Ai sensi dell'articolo 45, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in suppl. G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) gli importi delle indennità spettanti ai testimoni sono i seguenti:
  • ai testimoni chiamati a deporre nel luogo di residenza: euro 0,36 al giorno;
  • ai testimoni chiamati a deporre non oltre 2,5 chilometri dalla residenza: euro 0,36 al giorno;
  • ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 chilometri dalla residenza spetta:
il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea;
per ogni giornata impiegata per il viaggio: euro 0,72;
per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame (solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno): euro 1,29;
  • al testimone minore degli anni quattordici non spetta alcuna indennità.
Note.
Il rimborso spese e le indennità spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dellart. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le specifiche indennità, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza.
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