Rivista delle Cancellerie: da quarantanove anni negli uffici giudiziari
Da quarantanove anni uno strumento di aggiornamento e documentazione per chi lavora negli uffici giudiziari
Indennità spettanti ai testimoni
Ai sensi degli articoli 45-48, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in suppl. G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) gli importi delle indennità spettanti ai testimoni sono i seguenti:
  • ai testimoni chiamati a deporre nel luogo di residenza: euro 0,36 al giorno;
  • ai testimoni chiamati a deporre non oltre 2,5 chilometri dalla residenza: euro 0,36 al giorno;
  • ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 chilometri dalla residenza spetta:
il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea;
per ogni giornata impiegata per il viaggio: euro 0,72;
per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame (solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno): euro 1,29;
  • al testimone minore degli anni quattordici non spetta alcuna indennità.
Note.
Il rimborso spese e le indennità spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dellart. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le specifiche indennità, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza.