Con D.M. 18 marzo 2010 (in G.U. n. 102 del 4 maggio 2010) sono stati aggiornati gli importi del diritto di protesto a decorrere dal 1° giugno 2010.
Tabella del diritto di protesto.
Per ciascun titolo protestato: 4 per mille e comunque non inferiore ad euro 1,99 né superiore ad euro 43,03.
Note.
Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.
Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali il 50% del diritto di protesto.
Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.
Tabella dell'indennità di accesso.
Fino a tre chilometri: euro 1,78;
fino a cinque chilometri: euro 2,11;
fino a dieci chilometri: euro 3,89;
fino a quindici chilometri: euro 5,48;
fino a venti chilometri: euro 6,79;
oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità di euro 6,79 è aumentata di euro 1,78.
Note.
Per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, l'indennità è comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno.
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