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Diritti ed indennità per protesti
Con D.M. 18 marzo 2008 (in G.U. n. 86 del 11 aprile 2008) sono stati aggiornati gli importi del diritto di protesto.
Tabella del diritto di protesto.
  • Per ciascun titolo protestato: 4 per mille e comunque non inferiore ad euro 1,93 né superiore ad euro 41,82.
Note.
Quando il protesto ha per oggetto una cambiale domiciliata presso un istituto di credito, o presso un notaio o ufficiale giudiziario, il diritto è ridotto alla metà.

Quando, all'atto della presentazione della cambiale e della richiesta di pagamento al domicilio del debitore o nel luogo da lui indicato, questi effettua il pagamento richiesto, spetta ai pubblici ufficiali il 50% del diritto di protesto.

Nulla è dovuto per la riscossione dell'importo del titolo già protestato, eccettuato il caso della presentazione all'occorrendo.
Tabella dell'indennità di accesso.
  • Fino a tre chilometri: euro 1,73;
  • fino a cinque chilometri: euro 2,05;
  • fino a dieci chilometri: euro 3,78;
  • fino a quindici chilometri: euro 5,33;
  • fino a venti chilometri: euro 6,60;
  • oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità di euro 6,60 è aumentata di euro 1,73.
Note.
Per ogni atto richiesto, compiuto fuori dell'edificio sede di lavoro, l'indennità è comprensiva del rimborso spese, per i percorsi di andata e ritorno.
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