Rivista delle Cancellerie: da quarantanove anni negli uffici giudiziari
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Indennità spettanti ai giudici onorari
Ai sensi dell'articolo 64, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in suppl. G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) gli importi delle indennità spettanti ai giudici onorari sono i seguenti.
Indennità spettanti ai giudici onorari di Tribunale.
Ai giudici onorari di Tribunale spetta un'indennità di euro 98,00 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno. Qualora il complessivo impegno lavorativo per le citate attività superi le cinque ore spetta una ulteriore indennità di euro 98,00.

Indennità spettanti ai vice procuratori onorari.

Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98,00 per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega e/o per ogni altra attività diversa delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge. Qualora il complessivo impegno lavorativo per lo svolgimento di una o più delle citate attività superi le cinque ore spetta una ulteriore indennità di euro 98,00.

Indennità spettanti ai giudici onorari aggregati.

Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di euro 10.329,14 annui da corrispondere a rate mensili, oltre ad euro 129,11 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.

Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisu-rati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

L'indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale.