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| Diritti ed indennità per atti di esecuzione |
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| Ai sensi del D.M. 1° ottobre 2009 (in G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009) gli importi per diritti ed indennità per atti di esecuzione sono i seguenti. |
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| Tabella del diritto unico. |
- Per gli atti relativi ad affari di valore fino ad euro 516,46: euro 2,58;
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- per gli atti relativi ad affari di valore superiore ad euro 516,46 fino ad euro 2.582,28: euro 3,62;
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- per gli atti relativi ad affari di valore superiore ad euro 2.582,28: euro 6,71;
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- per gli atti relativi ad affari di valore indeterminabile: euro 6,71.
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| Note. |
| L'indennità spetta per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto. |
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| Tabella dell'indennità di trasferta. |
- Fino a sei chilometri: euro 3,30;
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- fino a dodici chilometri: euro 6,00;
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- fino a diciotto chilometri: euro 8,28;
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- oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di euro 8,28, aumentata di euro 1,76.
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| Note. |
| L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto. |
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