Rivista delle Cancellerie: da quarantanove anni negli uffici giudiziari
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Recupero delle spese del processo penale
Con D.M. 10 gugno 2014, n. 124 (in G.U. n. 198 del 27 agosto 2014) sono stati stabiliti i seguenti importi forfettizzati da recuperarsi in misura fissa nel processo penale.
Definizioni del processo in primo grado.
1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari (art. 447 c.p.p.):
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 c.p.p.): euro 60,00;
2) Definizione del processo in udienza preliminare:
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato: euro 150,00;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 c.p.p.): euro 60,00;
3) Definizione del processo in giudizio:
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio: euro 180,00;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato: euro 150,00;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo: euro 150,00;

d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo: euro 80,00;

e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio: euro 150,00;

f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 c.p.p.), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio: euro 60,00;

g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace: euro 150,00;

h) sentenza di condanna in Corte d'assise: maggiorazione di euro 30,00;

4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

a) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado: euro 60,00;

b) sentenza che dichiara l'improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio: euro 80,00;

5) Definizione del processo mediante oblazione:

a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso: euro 80,00.

Giudizi di impugnazione.

1) Sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame: euro 60,00;

2) sentenze in Corte di assise di appello: maggiorazione di euro 30,00;

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio: euro 60,00.

Altri procedimenti: euro 60,00